L’elaborato planimetrico è una pianta in scala 1:200 o 1:500 dell’intero fabbricato (nel caso di appartamento in condominio, il condominio) dove sono riportate le deliminatazioni di tutti i subalterni, e il contesto di ogni unità immobiliare. Insomma, da questi si capisce come sono ripartiti e suddivisi i fabbricati.

Quando è necessario presentare l’elaborato planimetrico scaricato dal sito Sister e aggiornato con i nuovi nostri dati?

Lo definisce la circolare 9 del 2001 dell’Agenzia del Territorio al CAPITOLO 7. Citando testualmente:

Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d’uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200. Inoltre, si precisa quanto segue: l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:

  • denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi
    porzioni e/o dipendenze in comune;
  • denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono
    presenti parti comuni;
  • denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero
    quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
    o l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di
    proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate
    graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella
    corrispondente planimetria;
  • le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere
    individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione
    di singole planimetrie;
  • le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere
    indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una
    eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il
    modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono
    rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
  • le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le
    centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando
    interruzioni della linea di confine;
  • qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si
    possono ripresentare le sole pagine variate;
  • i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni
    censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati
    nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro
    abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
  • l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a
    strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può
    esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è
    comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie